I permessi disciplinati dalla legge 104/92, consistono nella possibilità per il lavoratore, che ha un familiare affetto da disabilità, di fruire di permessi retribuiti appositi destinati ad assistenza e cura del disabile. I titolari dei diritti concessi dalla legge 104 sono stati recentemente estesi anche ai conviventi del disabile, come infatti stabilito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale numero 213/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 33 comma 3 della legge 104/92, nella parte in cui individua i fruitori dei permessi per assistenza ai disabili escludendo i conviventi.
Abuso e sanzioni
Non sono rari i casi di lavoratori che si avvalgono dei permessi legge 104, retribuiti e a carico dell’Inps, per motivi diversi dalla finalità principale stabilita dalla legge. Infatti, nel testo della legge n. 104 del 5 maggio 1992, articolo 33 comma 3, si legge che i permessi da lavoro retribuiti possono essere concessi al lavoratore familiare di soggetto con disabilità soltanto a specifiche condizioni, ovvero:
“A condizione che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”.
Nel testo si legge chiaramente che i permessi sono concessi a chi assiste un individuo affetto da disabilità grave, quindi nel caso di utilizzo dei suddetti permessi per scopi diversi da quelli previsti dalla legge sono previste sanzioni, come anche stabilito numerose volte dalla Corte di Cassazione. L’abuso dei permessi retribuiti per l’assistenza al familiare disabile si concretizza quando, durante le ore di assenza dal lavoro, si svolgono attività diverse da quelle necessarie per l’assistenza del disabile. Questo non vuol dire che il lavoratore non debba uscire da casa o che le ore di permesso siano strettamente legate alle cure del disabile, ma nel caso in cui il lavoratore impieghi le sue ore di permesso per svolgere attività totalmente estranee all’assistenza del familiare disabile si configura una frode punibile con rispettive sanzioni. Il datore di lavoro, che ne ha le prove, può procedere mediante licenziamento per giusta causa senza preavviso a causa di abuso di diritto e frode lesiva nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps per percezione indebita di indennità dovuta per prestazioni assistenziali nei confronti di individui disabili.
IL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN INVESTIGATORE PRIVATO
È lecito che l’azienda, che nutre sospetti nei confronti dei suoi lavoratori, si rivolga ad un’agenzia investigativa, senza violare né lo Statuto dei Lavoratori, tantomeno la loro privacy. Tali indagini infatti vengono commissionate esclusivamente a tutela del patrimonio aziendale.
Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro può controllare direttamente o tramite incarico ad agenzie investigative autorizzate, nel caso in cui avesse dubbi nei confronti del dipendente che fruisce dei permessi previsti dalla legge 104/92 e quindi accertare eventuali suoi comportamenti scorretti.
Il report finale dell’investigatore, costituito da prove documentate tramite materiale video fotografico, assume un valore di prova all’interno del processo civile nella causa di licenziamento. Infatti il detective potrà essere sentito come testimone, integrando così la portata probatoria della sua relazione con dichiarazioni rese davanti al giudice.