Sentenze di Cassazione
15 Gennaio, 2024
Per un imprenditore, sorvegliare le attività dei propri impiegati è fondamentale per la
sicurezza del patrimonio aziendale. La sentenza 28378/2023 della Corte di Cassazione ha
portato nuove luci sulla questione del licenziamento dei lavoratori basandosi su ricerche
effettuate da investigatori privati.
Licenziamenti e Prove da Investigatori Privati
Una realtà aziendale ha recentemente licenziato un proprio lavoratore appoggiandosi a
prove raccolte tramite un servizio di investigazione privata, evidenziando che il dipendente
fosse impegnato in un secondo impiego in orario lavorativo, contrariamente ai termini del
suo contratto. La Cassazione ha esaminato questo esempio di licenziamento disciplinare
derivante da ricerche condotte esternamente.
Rivisitazione della Decisione di Appello
In un sviluppo significativo, la Cassazione ha annullato la sentenza di Appello, dichiarando
che le prove raccolte erano inammissibili. Il motivo? Le indagini sono state condotte da
un'agenzia subappaltata senza seguire le normative sulla protezione dei dati personali e
l'obbligo di consenso anticipato, come imposto dall'articolo 24 del decreto legislativo 196/03.
Implicazioni per le Agenzie di Investigazione
L'agenzia investigativa coinvolta ha violato le normative, subendo conseguenze come
sanzioni amministrative e il dovere di risarcire i danni all'azienda per la riassunzione del
lavoratore, inclusi i salari non pagati.
Il nostro Impegno per la Conformità Legale
La nostra agenzia, con oltre 60 anni di esperienza, opera nel pieno rispetto delle leggi,
utilizzando esclusivamente personale qualificato. Questo assicura l'attendibilità e la
legittimità delle prove che possiamo fornire in un contesto legale.
Servizi Investigativi Personalizzati per le Aziende
Offriamo un'ampia varietà di servizi di investigazione aziendale per assicurare la fedeltà e
l'integrità dei dipendenti. Il nostro obiettivo è fornire un servizio professionale e legale per
proteggere gli interessi della tua azienda.
(Aggiornamenti dalla Sentenza della Cassazione 28378/2023)
Torna indietro