Rivoluzione nell'Assegnazione degli Assegni di Divorzio: Una Sentenza Che Fa
Giurisprudenza
In una recente ordinanza della Cassazione (n. 9835/2023), si è verificata una svolta
significativa riguardo all'assegnazione degli assegni di divorzio. Questa decisione ha suscitato
un grande interesse, in quanto ha comportato la revoca dell'assegno di divorzio, inizialmente
ridotto dal tribunale, a causa della volontaria dimissione da parte della moglie da una seconda
occupazione lavorativa.
Nel dettaglio, il marito si è rivolto alla Corte di Cassazione per contestare la decisione della
Corte d'Appello di Milano, che aveva ridotto l'assegno di divorzio da 300 a 200 euro al mese a
seguito della cessazione dell'occupazione aggiuntiva della moglie.
Le Implicazioni della Sentenza
La Cassazione, tramite l'ordinanza 9835/2023, ha riconosciuto che la Corte d'Appello aveva
commesso un errore evidente. Questa riduzione dell'assegno, invece di una sua completa
revoca, è stata vista come una violazione dell'art. 9, comma 1, legge 898/1970. Questo
articolo sottolinea che gli assegni di divorzio dovrebbero essere concessi solo quando
sussiste una reale necessità economica. La Cassazione ha notato che, prima ancora di ridurre
l'assegno, non vi erano motivi sufficienti per giustificare l'assegnazione stessa.
La Decisione della Cassazione
La Cassazione ha anche sottolineato che la Corte d'Appello aveva limitato indebitamente il
proprio potere giurisdizionale. Quest'ultima aveva analizzato solamente l'aspetto finanziario,
trascurando il diritto all'assegno in sé.
La decisione ha confermato la natura assistenziale degli assegni di divorzio e ha evidenziato
che non dovrebbero essere concessi a coloro che, per propria scelta, non dispongono dei
mezzi adeguati.
La Sentenza Che Ha Dato il Via a un Nuovo Oriente Giurisprudenziale
La pronuncia della Cassazione fa seguito a un orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle
Sezioni Unite nel 2018. La decisione conferma il carattere essenzialmente assistenziale e, al
contempo, perequativo e compensativo degli assegni di divorzio. Questi non dovrebbero
essere concessi a chi versa in uno stato di bisogno dovuto a una propria scelta consapevole.
Il Contesto del Caso
Questa decisione deriva da un procedimento di divorzio avviato presso il Tribunale di Verbania.
Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli della coppia sono stati affidati al
padre, che doveva pagare un assegno di divorzio mensile in favore dell'ex moglie. Inoltre, alla
madre è stato richiesto di contribuire con una somma analoga al sostentamento dei figli.
Tuttavia, la Corte d'Appello di Torino ha accolto l'appello presentato dall'ex-marito, revocando
l'obbligo di pagamento dell'assegno di divorzio. Allo stesso tempo, ha respinto l'appello
incidentale presentato dalla moglie, in cui chiedeva un aumento dell'assegno e la condivisione
dell'affidamento dei figli.
La Corte d'Appello ha basato la sua decisione sulla constatazione dell'indifferenza della madre
nei confronti dei figli e sul fatto che, nonostante la sua giovane età e la piena capacità di
lavorare, aveva volontariamente abbandonato il suo impiego di commessa in un
supermercato.
La Corte ha concluso che non esisteva un vero stato di bisogno da parte della richiedente per
giustificare il pagamento dell'assegno da parte dell'ex coniuge. Inoltre, anche ammettendo
l'esistenza di tale stato di bisogno, la Corte ha osservato che era il risultato di una scelta
personale della richiedente.
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