La giurisprudenza in questo caso ci ha regalato delle interpretazioni giudiziali che hanno “modificato” di fatto il codice. Infatti l’ex coniuge non proprietario di un’abitazione, che però gli è stata assegnata in sede di separazione, può generare in base alle vicende di vita successive a dei contrasti.
L’articolo 155-quater del codice civile, indica che il diritto al godimento della casa assegnata all’ex coniuge, decade se lo stesso convive con altro soggetto o si risposa. Nella pratica però questa norma viene modificata dall’interpretazione di alcuni giudici, se intervengono specifiche condizioni. Un esempio è la sentenza della cassazione n. 308 del 2088, che nell’interesse della prole, conferma tale diritto.
Altro esempio è la sentenza della cassazione n. 23786/2004, che pur in presenza di un nuovo compagno conferma il diritto alla ex coniuge di vivere nell’appartamento assegnato, perché in caso contrario si delineerebbe una restrizione della libertà personale.
In sintesi quindi in assenza di ulteriori pronunce legislative, si può affermare che l’ex coniuge, ha il diritto di godere della casa “familiare” assegnatagli, per la tutela della prole o di altri soggetti (es. fratello o genitori), con lo stesso limite.
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