Tribunale della famiglia: come funziona

Tribunale della famiglia: come funziona

Oggi vogliamo fornire i principali elementi ed informazioni sulla nuova sezione del tribunale dedicata ai componenti della famiglia istituito nell’ambito della legge delega n. 206/2021

Lo Stato ha deciso di imprimere una decisa accelerazione a quel processo di riordino ed efficientamento della macchina giudiziaria istituendo uno specifico Tribunale della Famiglia che sarà competente in esclusiva sui procedimenti che riguardano le persone, i minori e la famiglia. Saranno esclusi da questo tribunale i procedimenti riguardanti l’immigrazione, la cittadinanza ed il riconoscimento della protezione internazionale, il divorzio, il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

    Attraverso il decreto attuativo del 28 luglio 2022, si avvia un percorso per la creazione del Tribunale Unico per la Famiglia presso le Corti d’Appello e nei Tribunali Ordinari, con una prima fase transitoria fino al 31 dicembre 2024. Entro tale data il Governo dovrà adottare le necessarie norme di coordinamento delle disposizioni in vigore con quelle previste dalla riforma anche per trattare in modo rapido i processi pendenti. 

Ci sarà una nuova organizzazione della macchina giudiziaria di questi Tribunali con assegnazione di specifico personale (magistrati e personale amministrativo) e la nomina di nuovi Presidenti specifici di tali istituzioni. Il nuovo rito comporterà l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, intitolato "norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie."

    La riforma mira a velocizzare i procedimenti, attraverso la rapidità, l’efficacia, l'abbreviazione dei termini processuali e la previsione di un ricorso che deve essere improntato a criteri di chiarezza e sinteticità, visto i numerosi richiami che l’Europa ha fatto al nostro paese sulla lentezza dei processi. 

Al nuovo tribunale, saranno attribuite le seguenti competenze:

  • giurisdizione di primo e secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori;
  • giurisdizione di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza;
  • giudice tutelare;
  • le altre funzioni adesso deferite dalla legge nei modi stabiliti.

 


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