Nella vita può arrivare il momento in cui si fa una scelta. Sposarsi! E’ sicuramente uno dei più belli ed emozionanti della nostra esistenza, ma è anche il momento in cui ragionare sulle possibili conseguenze con una sana razionalità. Secondo gli artt. 79 80 e 81 del c.c. i promessi sposi con la “promessa di matrimonio” dichiarano questa volontà ma non sono obbligati. Questi tre articoli che si rifanno all’art. 29 della costituzione secondo cui la “famiglia” è fondata sul “matrimonio”, non hanno subito revisioni neppure con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Per la legge non vi è obbligo di sposarsi perché è uno dei diritti fondamentali della persona e non vi può essere costrizione. La promessa di matrimonio può essere di due tipo “semplice” con atto semplice anche unilaterale e non disciplinato e “solenne” (art. 81) con formula di atto scritto privato o pubblico (pubblicazione art. 93), assunto vicedevolmente. La promessa di matrimonio si può celebrare in Comune o in Chiesa, ma nei confronti dello Stato è la prima che vale e sancisce il pssaggio dallo status di “fidanzati” a quello di “promessi sposi”. Le due differenti promesse non vanno confuse perché operano in ambiti differenti (religioso e giuridico).
Tempi
Le promesse vanno eseguite almeno due mesi prima delle nozze
I documenti necessari in Comune:
-
documento d'identità dei promessi sposi;
-
modulo di richiesta per la pubblicazione di entrambi;
-
nulla osta al matrimonio se i promessi sposi sono cittadini stranieri;
-
la marca da bollo per le pubblicazioni (e i prossimi alle nozze sono stranieri occorre la marca da bollo per la legalizzazione, un'altra ed eventuale marca da bollo può essere necessaria se la richiesta di matrimonio viene rivolta a un altro Comune).
-
se uno o entrambi gli sposi contraggono seconde nozze occorre produrre anche la copia integrale dell'atto di matrimonio precedente con tanto di annotazione della sentenza di scioglimento di matrimonio e della sentenza e la copia integrale dell'atto di matrimonio precedente, con l'annotazione a margine della sentenza della Sacra Rota se il matrimonio religioso precedente è stato annullato.
I documenti necessari in Chiesa:
-
certificato che attesta la frequentazione e la validità del corso prematrimoniale
-
il certificato della compiuta comunione
-
il certificato della cresima e il documento con cui si manifesta il consenso religioso al matrimonio, che viene rilasciato all'esito del "processetto matrimoniale" che consiste in una serie di domande con cui si accerta la serietà delle intenzioni dei futuri sposi.
Effetti e conseguenze della promessa di matrimonio
Nel caso di promessa semplice si può solo chiedere la restituzione dei doni ma nel caso di promessa complessa è possibile ottenere anche un risarcimento delle spese sostenute e per le obbligazioni contratte a causa della promessa (ad es. abito da sposa, bomboniere, preparativi per la cerimonia, ricevimento, anticipo sull'affitto della casa degli sposi, ecc.).
Esiste tuttavia la possibilità per chi subisce la richiesta di rimborso di vederla annullata per “giustificato motivo” supportato ad esempio da infedeltà, precedenti riprovevoli, tendenza al gioco o al bere, ecc.). Se la promessa viene fatta per “dedizione sessuale” scatta la possibilità anche in questo caso di chiedere il risarcimento.
Torna indietro