Importante sentenza della sesta sezione della Corte Suprema n. 25562/2022 che ha revocato l’assegno di mantenimento ad una ex moglie che non ha provato l’effettivo stato di bisogno e l’impossibilità di trovare un lavoro.
La vicenda vede un uomo condannato per il mancato versamento dell’assegno di divorzio alla ex moglie, non titolare di immobili e priva di mezzi di sostentamento. L’imputato si oppone però alla decisione della corte territoriale in quanto a suo dire la ex moglie, è in grado di lavorare e procurarsi quindi i mezzi per il proprio sostentamento. La stessa lavorava fin dal 2006 e in sede di separazione ha rinunciato al mantenimento. La richiesta dell'assegno a carico del marito è stata avanzata solo nel luglio 2011.
La Cassazione annulla la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio in quanto l’effettivo stato di bisogno della persona offesa, và comprovato. In particolare la ex moglie deve dimostrare, che si sia inutilmente attivata e proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita compiacente e quindi vi sia l'impossibilità di procurarsi da sola, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, i mezzi di sussistenza.
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