Sentenze di Cassazione
12 Maggio, 2021
Con l’ordinanza n.12329/21 la Corte di Cassazione si è espressa per risolvere una controversia tra moglie e marito, in cui quest’ultimo contestava la spettanza del diritto al mantenimento dell’ex coniuge.
A seguito della separazione tra i due coniugi, il Tribunale ha respinto la domanda di addebito avanzata dal marito e ha posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di 250 euro per ciascuno dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. La donna, decideva quindi di ricorrere in appello e la Corte, riformando in parte la decisione di primo grado, pone a carico del marito un assegno mensile di 200 euro anche per lei. L'appellato non ha infatti dimostrato la responsabilità della donna in relazione alla trasformabilità del contratto part-time in uno di tipo full time, così come non ha provato che la donna non si sia adoperata per cercare altre opportunità lavorative.
L'uomo, insoddisfatto dell'esito del giudizio di appello, è ricorso in Cassazione sollevando un unico motivo di doglianza con il quale contestava l'erronea inversione dell'onere della prova indicata dal giudice dell'impugnazione, che gli chiedeva di dimostrare l'impossibilità per la consorte di trasformare il contratto part-time in uno a tempo pieno e di aver trascurato occasioni di lavoro più vantaggiose. È infatti onere del coniuge richiedente dimostrare i presupposti dell'assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione però ha dichiarato il ricorso inammissibile, precisando prima di tutto che, diversamente da quanto previsto in caso di divorzio, quando una coppia si separa l'assegno di mantenimento deve garantire al beneficiario il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, perché l'obbligo di assistenza materiale, a differenza dell'obbligo di fedeltà e di coabitazione, che restano sospesi, non viene meno.
Vero che la prova dei presupposti per ottenere il riconoscimento dell'assegno di mantenimento spettano a chi lo richiede, vero anche però che, se chi chiede l'assegno non è responsabile della propria condizione perché non riesce a reperire un'occupazione più confacente, è onere di chi contesta il mantenimento indicare gli elementi contrari al diritto di mantenimento allegati in sede di merito e non valutati dal giudice di primo grado.
La Cassazione sottolinea inoltre come la capacità di guadagno potenziale è un elemento valutabile per determinare la misura dell'assegno di mantenimento, se viene riscontrata una possibilità concreta di svolgere un'attività lavorativa retribuita, ossia se si dimostra che sono state rigettate offerte di lavoro senza motivo. Nel caso di specie però la Corte d'appello ha accertato che la moglie dal 2012 esercitava un'attività part-time in un ente privato e che a causa dei suoi 56 anni, della prolungata estromissione dal mondo del lavoro e della sua formazione non aggiornata, non è riuscita a reperire occupazioni meglio retribuite. Il giudice dell'impugnazione inoltre ha accertato una certa differenza tra i redditi delle parti. Il marito, dipendente della Guardia di Finanza, titolare d'immobili i cui redditi non sono stati dichiarati in maniera completa.
Di fronte alle suddette conclusioni, la contestazione del marito in relazione all'obbligo di mantenimento in favore della moglie appare generica e priva di elementi dai quali ricavare una colpa ipotetica della moglie per non aver trovato lavori migliori o per aver rifiutato offerte d'impiego più favorevoli.
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