Spesso, capita di intrattenere una conversazione e pensare a quanto sarebbe stato utile averne una registrazione.
Non sempre, però, registrare una conversazione costituisce un reato. Sono molti i casi in cui questa attività è lecita, e può anche diventare una prova durante un processo civile o penale.
Continua a leggere il nostro approfondimento, per scoprire la differenza tra registrazione e intercettazione telefonica, ma anche per essere sicuro di non commettere un illecito, registrando il tuo interlocutore e pubblicando la conversazione.
Registrare una conversazione non equivale ad un’intercettazione telefonica
Spesso si confonde l’intercettazione telefonica, con la semplice registrazione di una conversazione.
In realtà, registrare una conversazione di nascosto, è un’azione che può essere compiuta da chiunque, anche con un semplice smartphone o una microcamera.
L’intercettazione, invece, è predisposta e attuata dalla polizia giudiziaria, attraverso cimici e microspie ed è autorizzata dal giudice, al fine di accertare un reato.
Le intercettazioni telefoniche nei confronti dell’indagato, però, possono avvenire soltanto a determinate condizioni dettate dalla legge, e per ipotesi di reato grave.
Se, in alcuni casi, le forze dell’ordine non hanno totale libertà di manovra, il cittadino non è soggetto a limiti, a patto di prendere alcuni accorgimenti.
Come registrare una conversazione, senza commettere un reato
Il privato cittadino, per registrare una conversazione di nascosto, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice, ma può farlo lecitamente, se sente la necessità di tutelarsi.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, chi parla, accetta il rischio di essere registrato, e ciò rende legittima la registrazione di una conversazione all’insaputa dei partecipanti.
Perché la registrazione non sia considerata un reato, però, deve per prima cosa essere registrata da una persona presente nella stanza, anche se non partecipa attivamente alla conversazione.
Non è concesso, invece, lasciare il registratore in una stanza ed uscire.
Un altro divieto è quello di non registrare in luoghi privati della “vittima” come l’abitazione, l’ufficio o l’auto.
La soluzione, in questo caso, è chiedere di spostarsi in un luogo pubblico, come per strada o in un locale, e soltanto lì iniziare a registrare.
Al contrario, invece, è sempre possibile registrare in casa propria, le conversazioni avute con degli ospiti, così come in ogni luogo di proprietà della persona che sta registrando.
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Pubblicazione e diffusione di una conversazione registrata
Abbiamo visto, quindi, che registrare una conversazione di nascosto è lecito, e non costituisce reato di interferenza illecita nella vita privata, a patto che siano rispettate le condizioni di cui abbiamo parlato sopra.
Queste registrazioni o videoregistrazioni assumono valore di prova in un processo. Possono ascoltarle, infatti, avvocati, giudici, forze dell’ordine e tutti gli organi preposti a tutelare il cittadino.
Inoltre, la registrazione può essere impiegata e fatta ascoltare anche al proprio datore di lavoro, in caso di provvedimento disciplinare.
È vietata, invece, la pubblicazione di una registrazione. Non è possibile farla ascoltare ad altri (senza il consenso di tutti i partecipanti), così come non è concesso pubblicarla su internet o sui Social Network.
In realtà, però, la pubblicazione è lecita avendo cura di oscurare eventuali nomi citati nella conversazione, oltre a distorcere il suono in modo che non sia possibile risalire agli autori.
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