A seguito della separazione dei coniugi, i figli hanno il diritto ad un mantenimento tale da garantire loro il medesimo tenore di vita a quello goduto in precedenza (art. 147 del Codice civile).
Per quanto riguarda le spese straordinarie, esultanti cioè dall’ordinario regime di vita dei figli, queste vanno ripartite per quote da entrambi i genitori, in maniera proporzionale in base alle loro risorse. Infatti, ricomprenderle in maniera forfettaria nell’assegno di mantenimento mensile posto a carico di un genitore, rischierebbe di privare la prole di cure necessarie o altri primari apporti.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1562/20 rammenta che devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Non si ritiene che tali spese possano includersi in maniera forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori.
Gli Ermellini richiamano un orientamento della medesima sezione (ord. n. 21273/13) secondo cui, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 del Codice civile.
Tale norma, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento onnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.
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