La Corte d’Appello de L’Aquila si è pronunciata con sentenza n. 2060/19 respingendo l’impugnazione di un marito contro il provvedimento di primo grado, che aveva rigettato la richiesta di addebito per infedeltà della moglie.
Dagli atti di causa emerge che la donna avrebbe avuto una relazione extraconiugale e che questa avrebbe determinato la crisi del rapporto coniugale. In giudizio sono stati prodotti sms e foto che ritraggono la ex moglie con un uomo. Tali prove, però, non dimostrano l’infedeltà poiché dalle immagini né dal contenuto degli sms non emerge un atteggiamento o un linguaggio che facciano pensare ad una relazione sentimentale.
La Corte precisa nella motivazione: "per costante insegnamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Ord. n. 3923 del 19.2.2018)."
Come nel caso di specie la donna ha negato l'esistenza di una relazione extraconiugale. Le uniche prove portate in giudizio dal marito sono infatti una foto che la ritrae con un uomo in un selfie e un'altra foto in cui è ritratto l'uomo a dorso nudo su un letto della casa della signora. Per la Corte queste immagini non hanno alcun valore probatorio.
In conclusione quindi, nessun addebito può essere riconosciuto in capo alla donna perchè nessuna prova è stata raggiunta su quella del dovere di fedeltà e sul nesso di causa tra detta circostanza e la fine del rapporto coniugale.
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