Lavoro: si all'investigatore privato per gli illeciti dei dipendenti


Il ricorso all’investigatore privato da parte del datore di lavoro è consentito quando il fine è quello di verificare eventuali comportamenti illeciti da parte dei lavoratori o anche solo il sospetto che possano realizzarli. Altro caso si prospetta quando il controllo delle agenzie investigative sconfina nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria del dipendente. Nello specifico, il controllo non ha lo scopo di verificare il corretto adempimento delle mansioni lavorative, riservato in via esclusiva al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, bensì constatare eventuali illeciti civili, amministrativi o penali.

La giurisprudenza riconosce come verifiche di condotte illecite (perpetrate o sospettate) che consentono il ricorso ad un’agenzia investigativa:

  • quelle relative all’attività extralavorativa svolta dal dipendente violando il divieto di concorrenza, fonte di danni per il datore di lavoro;
  • quelle riguardanti l’uso improprio da parte del lavoratore di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/92;
  • i comportamenti adottati nel corso di una malattia, laddove i controlli non devono riguardare gli aspetti sanitari, ma le condotte extralavorative che provano l’insussistenza della malattia o dello stato di incapacità lavorativa;
  • quelle relative allo svolgimento durante l’orario di lavoro di attività retribuita in favore di terzi;
  • le attestazioni con le quali il dipendente afferma la propria presenza in servizio a fronte di prestazione lavorativa resa invece a orario ridotto.

 

I requisiti dell’incarico

È essenziale che l’incarico alle agenzie investigative sia conferito per iscritto. Il loro operato deve essere conforme alla normativa sulla privacy e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia.

Le verifiche tramite investigatori devono rispondere all’esigenza di assicurare la protezione di diritti. L’attività di controllo non deve essere frutto di un’iniziativa arbitraria del datore di lavoro e non deve riguardare indistintamente un gruppo di lavoratori.

Lo strumento di indagine usato deve essere il meno invasivo fra quelli disponibili e i controlli devono essere attuati con strumenti proporzionati al fine conseguito. Infine, i dati raccolti devono essere trattati da chi riceve e da chi conferisce l’incarico e le indagini devono concludersi in un termine ragionevole prestabilito.


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