La Legge 104/92 permette ai lavoratori subordinati, che assistono un parente o un affine entro il terzo grado, di richiedere al proprio datore di lavoro il trasferimento in una sede limitrofa alla propria abitazione per poter fornire al meglio le cure di cui la persona assistita ha bisogno.
Per poter procedere a tale richiesta, però il lavoratore ha l’obbligo di dimostrare al datore di lavoro di aver in passato pianificato l’organizzazione della propria vita, nonché della routine quotidiana, in funzione del familiare da assistere. Per esempio, è necessario tenere in considerazione se il richiedente abbia mai usufruito delle agevolazioni previste dalla legge, come ad esempio la fruizione dei tre giorni di permesso di congedo mensile, in modo da valutare che tale richiesta abbia effettivamente la funzione di assistenza al familiare disabile.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la recente sentenza 26603 del 18.10.19.
Come noto, l’art. 33 comma 5 della L. 104/92, prevede per il lavoratore l’agevolazione di poter scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e la possibilità di rifiuto di un eventuale trasferimento presso un’altra sede.
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