Eredità nella successione legittima


Le quote di eredità spettanti a ciascun erede in caso di successione legittima, ossia in caso in cui non vi sia testamento, variano a seconda del grado di legame che unisce il defunto all’erede e da quanti co-eredi vi siano.

L’articolo 565 del codice civile dispone che "nella successione legittima, l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti (legittimi), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo".

Quando c’è la presenza del coniuge e dei discendenti, figli legittimi e figli naturali, al primo spetta la metà dell’eredità in concorso con il figlio erede, di un terzo nel caso in cui i figli fossero due o più, ai quali invece spettano i due terzi suddivisi in parti uguali.

Quando ci sono il coniuge, gli ascendenti (genitori) e/o i collaterali (fratelli, sorelle) ma non i discendenti, al primo toccano i due terzi dell’eredità, mentre agli altri un terzo (art. 582 c.c.) da suddividere in parti uguali “per capi”, salvo il diritto degli ascendenti ad un quarto dell’eredità (art. 544 c.c.).

Nel caso in cui ci fosse solo il coniuge, senza discendenti, ascendenti o collaterali del defunto, al primo spetterebbe l’intera eredità (art. 583 c.c.).

Quando invece ci sono solo i discendenti, ma non il coniuge, ai figli viene devoluta l’intera eredità suddivisa in egual misura (art. 566 c.c.).

Quando non ci sono né coniuge, né discendenti ma solo ascendenti e collaterali, l’intera eredità va suddivisa in parti uguali tra questi ultimi, salvo i diritti degli ascendenti (ex art. 544 c.c.).

In assenza di coniuge, figli, ascendenti e/o collaterali, sono chiamati a succedere al de cuius i parenti fino al sesto grado; la regola principale è quella secondo la quale i legami di parentela più prossimi escludono quelli di grado più remoto (ad esempio prima gli zii, parenti in terzo grado, e poi cugini, parenti di quarto grado, ecc.).

A tale proposito, va notato che nella categoria dei successibili non sono contemplati gli affini, sia diretti (suoceri, generi, nuore) che indiretti (cognati, ecc.). 

L’eredità passa nelle casse dello Stato qualora il defunto non avesse congiunti, parenti prossimi o remoti o nel caso nessuno di loro gli fosse sopravvissuto e non esisterebbe un testamento.

Infine, occorre ricordare che, al coniuge "anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni" (art. 540 c.c.). Il coniuge separato gode degli stessi diritti successori di quello non separato, purchè non gli sia stata addebitata la separazione, salvo il diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione, beneficiava degli alimenti.

 


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