Il genitore a cui viene affidata la custodia prevalente dei figli è l’assegnatario della casa coniugale per intero, anche se viene divisa in due appartamenti distinti da una scala interna. Nonostante il collegamento, le due unità immobiliari sono da considerarsi come un’unica unità abitativa pertanto vanno assegnate insieme proprio per preservare l’habitat domestico nel quale sono cresciuti i figli minori.
Il Tribunale di Roma si è espresso in merito a ciò con sentenza n. 12255/19, attraverso la quale ha definito il divorzio tra due coniugi.
L’abitazione della coppia, formata da due appartamenti collocati al terzo e al quarto piano di uno stabile e identificati con numeri e interni differenti era stata così suddivisa in sede di separazione consensuale: il terzo piano alla donna e il quarto piano all’uomo in comodato gratuito decennale.
In Tribunale invece la ex coniuge ha chiesto che le venissero assegnati entrambi gli appartamenti, mentre l’ex marito sosteneva fermamente che la casa coniugale era da individuarsi solo nell’appartamento al terzo piano. Secondo l'uomo, l’assegnazione per intero sarebbe stata superflua atteso che, al fine di garantire alla ex una maggiore comodità, le aveva comunque riconosciuto il godimento gratuito dell'immobile.
Il giudice ha ritenuto doveroso assegnare entrambe le suddette unità abitative alla signora, trattandosi di provvedimento volto a garantire l'interesse dei figli minori e volto a conservare, sino all'autosufficienza economica, il loro originario habitat domestico. Tale interesse, precisa la sentenza, non potrebbe essere adeguatamente garantito attraverso il mero comodato decennale avente ad oggetto l'appartamento al quarto piano, tenuto conto dell'attuale età dei figli, ancora piccoli.
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