Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo: quali differenze?


Il licenziamento, nel rapporto lavorativo, è l’atto con cui il datore di lavoro manifesta le sue intenzioni di risolvere il contratto senza tener conto delle volontà del dipendente. Il recesso dal rapporto di lavoro non è unico, vi sono differenze tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo. Quando invece è il dipendente a voler interrompere il rapporto, si parla di dimissioni.

Il licenziamento, essendo un recesso unilaterale da parte del datore di lavoro come accennato prima, deve trovare fondamento in un preciso evento, riguardante:

  • La condotta del dipendente
  • L’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro

Nel primo caso rientrano i licenziamenti per giusta causa (GC) o giustificato motivo soggettivo (GMs), mentre nel secondo i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMo).

I licenziamenti per giusta causa e quelli per giustificato motivo soggettivo riguardano la categoria dei “licenziamenti disciplinari”, dal momento che riguardano le condotte del lavoratore, giudicate inammissibili e lesive tanto da compromettere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno in forma provvisoria.

Ecco alcuni esempi di licenziamento per giusta causa:

  • Il lavoratore si rifiuta in modo ingiustificato e reiterato di eseguire la prestazione lavorativa 
  • Insubordinazione del dipendente nei confronti dei suoi superiori 
  • Violazione del patto di non concorrenza 
  • Scorretto uso dei permessi legge 104/92 
  • Falsa timbratura del cartellino 
  • Falsa malattia e falso infortunio 
  • Il dipendente si rifiuta di tornare al lavoro dopo che le è stata constata l’insussistenza della malattia 
  • Il lavoratore presta lavoro per terzi durante i periodi di malattia 
  • Il dipendente ruba beni aziendali durante l'esercizio delle sue mansioni 
  • Il dipendente ha una condotta extra lavorativa tale da far venir meno il vincolo fiduciario che lo lega all’azienda

 

Quando invece il licenziamento riguarda eventi riguardanti l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro si tratta di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento non avviene in tronco, proprio perché il fatto posto alla base del recesso non è di gravità tale da interrompere immediatamente il rapporto, ma tra la comunicazione di licenziamento e ultimo giorno di lavoro deve trascorrere un periodo di preavviso, definito dal contratto collettivo o dalla legge, in modo da consentire al lavoratore di percepire comunque la retribuzione e cercare un’altra occupazione.

Ecco alcuni esempi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo:

  • Cessazione dell’attività produttiva (GMo) 
  • Soppressione del posto di lavoro o del reparto cui il dipendente appartiene (GMo)
  • Scarso rendimento imputabile al dipendente (GMs)
  • Assenza ingiustificata dal posto di lavoro prolungata per oltre 4 giorni consecutivi (GMs)

 

Difesa del dipendente

Il dipendente ha cinque giorni di tempo, da quando riceve la lettera di contestazione per presentare le sue giustificazioni orali o scritte; in questa fase può farsi assistere da un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferire mandato ad un legale. Inoltre contro il licenziamento il lavoratore potrà ricorrere ad una vertenza sindacale o ricorrere al giudice del lavoro. Nel caso in cui il licenziamento disciplinare del lavoratore sia giudicato illegittimo, ovvero senza dimostrare una giusta causa o un giustificato motivo, la legge prevede sanzioni a carico del datore di lavoro.


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