Anche dopo l’avvento del rito Fornero il datore di lavoro può agire per far accertare la legittimità del licenziamento intimato. Questo però non preclude al lavoratore di chiedere la reintegra, ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori. Sta al giudice garantire l’effettività del contraddittorio.
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’azione di accertamento della legittimità del licenziamento proposta dal datore di lavoro nelle forme del rito Fornero. Con sentenza n.30433/18 la Cassazione ha affermato che il ricorso del datore di lavoro deve essere accolto in applicazione del principio di diritto secondo cui «tutte le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell'ambito di tutela dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, anche se su impulso di parte datoriale, sono assoggettate alla disciplina dell'art. 1, commi 48 e ss., della legge nr. 92 del 2012, ratione temporis applicabile.
In caso di azione del datore di lavoro di accertamento della legittimità del recesso intimato, il lavoratore, nella fase sommaria, può proporre, con la memoria di costituzione, domanda di tutela ai sensi dell'art 18 della legge nr. 300 del 1970; in tale evenienza, spetta al giudice di merito garantire l'effettività del contraddittorio».
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