Il reato a cui va incontro il coniuge che non restituisce all’altro i beni di sua proprietà, una volta pronunciata la separazione, è quello di appropriazione indebita. In particolare, la querela potrebbe scattare dal momento in cui al legittimo proprietario viene negato il diritto di riappropriarsi dei suoi beni.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 52598/18, si è pronunciata respingendo il ricorso di una donna, la quale si era rifiutata di restituire all’ex coniuge alcuni beni. La donna è stata condannata per il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 del codice penale, che prevede la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a milletrentadue euro.
La difesa della donna riteneva tardiva la querela sporta dal marito, avvenuta a quasi due anni dal provvedimento che lo autorizzava a riappropriarsi dei suoi beni.
Gli Ermellini, di contro, hanno evidenziato che l’interversione del possesso si è determinata non dalla data di separazione, ma da quella in cui è stato negato il diritto al legittimo proprietario.
Infatti, ciò è avvenuto solo nel momento in cui l’ex marito, comunicando alla donna che avrebbe provveduto a ritirare i propri beni custoditi nei suoi locali, ha scoperto che questa se ne era disfatta proprio per impedirgli di tornarne in possesso.
Il ricorso in Cassazione, pertanto, viene respinto non essendo ammissibile richiedere in tale sede una rivalutazione dei fatti di causa, come aveva tentato di fare la ricorrente.
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