Una separazione consensuale sussiste quando i due coniugi riescono a trovare accordi circa il mantenimento della prole, le modalità di visita dei figli, i diritti patrimoniali e l’assegnazione della casa coniugale. In questo caso, infatti, i due possono depositare un unico ricorso congiunto e avere la possibilità di farsi assistere da un unico legale o addirittura senza la presenza di quest’ultimo.
Il Presidente del tribunale convocherà un’udienza, in cui dovranno essere necessariamente presenti i due coniugi per il tentativo obbligatorio di conciliazione e valuterà se adottare eventuali provvedimenti in favore della prole o del coniuge “debole”. Le condizioni stabilite in questa sede potranno comunque essere soggette a modifiche al mutare della situazione di uno dei due coniugi o al variare del rapporto con i figli. Il divorzio potrà essere richiesto a partire dal giorno di questa prima udienza. Il Tribunale quindi emetterà il decreto di omologazione, determinando di diritto la separazione.
La separazione giudiziale si configura invece quando i coniugi non trovano i suddetti accordi relativi al mantenimento e affidamento della prole, alla casa coniugale e alle questioni patrimoniali. Solo in questo caso potrà essere richiesto l’addebito della separazione e qualora questo avvenga si configura il diritto di ottenere l’assegno di mantenimento.
Questo tipo di separazione può, anche in corso di causa, essere trasformata in consensuale, ma non può avvenire il contrario: una separazione consensuale non potrà trasformarsi in giudiziale. In prima udienza il Presidente può adottare le misure necessarie e urgenti in favore della prole o del coniuge “debole”. Vi è inoltre la possibilità di dichiarare la separazione tra i coniugi in occasione della prima udienza con sentenza non definitiva e il divorzio potrà essere richiesto prima dell’emissione della sentenza definitiva.
Torna indietro