Ha suscitato clamore la sentenza emessa dai giudici di Torino, i quali hanno sancito il diritto della ex moglie di aggiudicarsi una parte, precisamente il 40%, del TFR del marito.
La legge del 1970 afferma che il coniuge, se non è vincolato a nuove nozze, ha il diritto a una percentuale del trattamento di fine rapporto, ma lo stupore in questa sentenza è dato dall’arco temporale: dal divorzio alla liquidazione sono passati 10 anni.
L’agente assicurativo, si è visto costretto a sborsare 94.508 euro più interessi e spese processuali dopo la separazione, avvenuta nel 2004, mentre la fine del rapporto lavorativo nel 2014.
L’uomo, essendo lavoratore autonomo poteva evitare tale incombenza dimostrando che quello non fu un vero e proprio TFR, bensì una buona uscita.
Infatti la Cassazione nel 2016 si pronunciò contraria ad assoggettare al prelievo qualsiasi tipo di somma percepita da uno dei due coniugi, come ad esempio i ricavi ottenuti grazie ad «attività imprenditoriali» esercitate «mediante una complessa e articolata struttura organizzata con vasta dotazione di mezzi e personale».
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