È quanto successo a un padre separato, il quale voleva trascorrere i week end di propria spettanza con sua figlia e con la sua nuova compagna, presso l’abitazione di quest’ultima dove anch’egli risiedeva.
A stabilire il risarcimento il tribunale di Roma con la sentenza del 23 Gennaio 2015. La motivazione: il mancato adempimento degli obblighi di visita fissati al momento della separazione.
È doveroso aggiungere che, nel caso specifico, il padre era stato molto assente negli anni precedenti (poiché trasferitosi all’estero con la nuova compagna), tornato in Italia, si prese carico dei suoi obblighi genitoriali esclusivamente proponendo alla figlia (quasi diciottenne) di trascorrere i week end insieme a lui e alla sua compagna, presso l’abitazione di quest’ultima, proposta che la ragazza aveva seccamente rifiutato.
Il meccanismo sanzionatorio applicato è quello previsto dall’articolo 709-ter c.p.c. In base alla durata dell’inadempimento ed alle condizioni economiche dell’uomo, il risarcimento è stato quantificato in euro quindicimila, da versare su un libretto di deposito intestato alla minore, con vincolo giudiziale fino al compimento della maggiore età.
Vicenda controversa, molto frequente, ma che non sempre finisce in tribunale o si conclude con un risarcimento. Come quantificare in denaro un ruolo genitoriale? Possono forse 15 mila euro sostituire la presenza di un padre? Sicuramente no.
E voi? Cosa ne pensate?
È giusto “obbligare” i propri figli a frequentare il “nuovo compagno della mamma” o la “nuova compagna del papà”?
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