In Italia, il reato di Molestia è punito ai sensi dell’articolo 660 del Codice Penale.
Si commette il reato di Molestia ovvero di “disturbo alle persone” quando si attua un comportamento che il codice stesso definisce “petulante” nei confronti di un’altra persona.
Configura il reato l’atteggiamento di insistenza eccessiva pertanto fastidioso, caratterizzato da arrogante invadenza e continua intromissione, che va a ledere la quiete e la libertà della sfera privata altrui.
Dunque, chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, commette il reato previsto all’articolo 660 del codice penale.
In particolare, la legge riconosce anche la molestia telefonica, cioè che tale reato può essere commesso ugualmente per mezzo del telefono, attraverso chiamate, anche anonime, o invio di messaggi.
In merito ai mezzi attraverso i quali è possibile commettere molestia, il legislatore, necessariamente al passo con i tempi, ha stabilito che rientrano nei “luoghi pubblici o aperti al pubblico” previsti dalla norma, anche le piattaforme virtuali presenti in internet.
Nel caso specifico si tratta del più noto tra i Social Network, la sentenza della Cassazione nr. 37596 del 12 settembre 2014 ha infatti condannato un uomo per il contenuto del commento da lui scritto sulla foto di una ragazza, il social network è stato quindi considerato luogo pubblico in quanto accessibile da chiunque utilizzi la rete.
Reato di diffamazione e reato di ingiuria
Essere vittima di molestia è dunque un fenomeno che avviene molto più frequentemente di quanto si pensi, ovviamente si distinguono casi più o meno gravi di molestie, nei casi più gravi possono configurarsi altre ipotesi di reato, come l’ingiuria o la diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.), che si distinguono per la presenza, il primo, della persona offesa, mentre nel caso della diffamazione l’offesa viene compiuta in assenza della persona alla quale è rivolta.
Nei casi in cui la molestia avviene attraverso espressioni volgari a sfondo sessuale, si parla appunto di molestia sessuale, che può essere commessa anche in assenza di un contatto fisico (come prevede l’articolo 660 del codice penale), in caso contrario infatti si configura il più grave reato di violenza o tentata violenza sessuale, disciplinato dall’articolo 609-bis del codice penale.
Che siano commesse per mezzo di parole, telefonate, messaggi o tramite internet, le molestie subite condizionano inevitabilmente, il normale svolgersi della vita privata.
È importante smascherare qualsiasi molestatore e con l’aiuto dei nostri investigatori diventa molto più semplice e veloce farlo.
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