L’assegno di mantenimento trova il suo fondamento nell’articolo 143 del codice civile, ossia nel dovere di assistenza morale e materiale a carico degli sposi, si tratta dunque di un provvedimento emesso dal giudice il quale obbliga il coniuge separato al mantenimento economico dell’ex coniuge e dei figli.
Spetta sempre al giudice quantificare l’ammontare di tale assegno, il quale lo farà tenendo conto delle capacità economiche dell’ex coniuge ma con l’obiettivo di stabilire un importo che sia coerente con le esigenze di entrambi gli ex coniugi, chi deve pagare da un lato e chi deve incassare l’assegno dall’altro.
Obiettivo non semplice da raggiungere: al contrario, nella maggior parte dei casi l’importo stabilito lascia scontenti entrambi i coniugi, chi paga tende a ritenerlo ingiusto e troppo elevato, per chi lo incassa risulta spesso insufficiente per far fronte a tutte le esigenze.
Dunque, cosa fare? È possibile richiedere una revisione dell’assegno di mantenimento? Assolutamente sì.
Il giusto importo dell'assegno di mantenimento
L’ importo dell’assegno non rimane statico, può variare, sia in aumento che in diminuzione, al variare delle condizioni economiche, così come al variare delle esigenze dei figli e, a richiederne una revisione possono essere entrambi gli ex coniugi.
Il legislatore infatti, stabilisce la possibilità di ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge in grado di provare che il beneficiario abbia trovato un impiego, ossia percepisce un proprio reddito da un attività lavorativa, anche se svolta “in nero” così come stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 19042 del 2003.
Viceversa può essere il coniuge creditore a voler ottenere una revisione dell’assegno, magari perché sospetta che l’ex coniuge svolga un attività lavorativa in nero o più in generale abbia un tenore di vita distante da quello fatto figurare davanti al giudice, al fine di pagare un importo inferiore rispetto le sue effettive capacità contributive.
Anche la nascita di una relazione stabile e affidabile, può portare ad una revisione dell’assegno di mantenimento, alla luce dell’apporto economico del nuovo partner. La sentenza della cassazione nr. 6855 del 03 aprile 2015 introduce la possibilità dell’annullamento totale dell’assegno di mantenimento, a causa dell’apporto economico del nuovo partner in virtù di una nuova consolidata relazione, la quale deve ovviamente essere provata attraverso indagini svolte da un’agenzia investigativa autorizzata in questo settore.
Come accennato, tra le motivazioni che legittimano la revisione dell’assegno, troviamo anche le variate esigenze dei figli, l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli è stabilito dalla Costituzione che, al comma 1 dell’articolo 30 specifica come tale obbligo sia rivolto anche ai figli nati fuori dal matrimonio.
Questo obbligo non è limitato alla maggiore età, ma fino a quando il/la figlio/a non abbia raggiunto l’autosufficienza economica, anche in questo caso, come per l’ex coniuge, dimostrare che il/la figlio/a abbia iniziato a svolgere un attività lavorativa può essere determinante per una revisione dell’importo dell’assegno di mantenimento.
Come brevemente illustrato, sono molti i fattori che possono incidere sulla revisione dell’assegno di mantenimento. La nostra agenzia ha l’esperienza necessaria per risolvere queste problematiche, ma ancor prima saprà consigliarvi sul da farsi basandosi proprio sull’esperienza acquisita nelle indagini svolte a questo scopo.